Per il RdC avvio di un’attività autonoma del nucleo familiare da comunicare prima del suo inizio
Con il messaggio n. 625 pubblicato ieri, l’INPS analizza le modifiche apportate alla disciplina del reddito di cittadinanza (RdC) dalla L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), con specifico riguardo alle variazioni della condizione occupazionale dei componenti dei nuclei familiari percettori della misura.
Si ricorda infatti che dal 1° gennaio 2022 l’art. 1 comma 74 lett. b) n. 2 della L. 234/2021 ha anticipato l’obbligo di comunicare all’INPS la variazione della condizione occupazionale di uno o più componenti del nucleo familiare percettore di RdC nelle forme di avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo (svolta sia in forma individuale che di partecipazione, art. 3, comma 9 del DL 4/2019), disponendo che tale comunicazione debba avvenire, mediante il modello “RdC - Com Esteso”, entro il giorno antecedente l’inizio dell’attività e non più entro 30 giorni dall’inizio della stessa.
In proposito, l’Istituto di previdenza osserva che tale modifica impatta anche sulla disciplina del beneficio addizionale – pari a 6 mensilità di RdC nel limite di 780 euro mensili, versate in un’unica soluzione – richiedibile dai beneficiari di RdC che, entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio avviino un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa (art. 8, comma 4 del DL 4/2019). Infatti, per accedere a tale beneficio addizionale per le attività iniziate dal 1° gennaio 2022, il modello “RdC-Com Esteso” deve essere stato inviato all’INPS entro il giorno antecedente all’avvio dell’attività stessa. Resta invece invariato il termine di 30 giorni per la presentazione del modello “RdC-Com Esteso” per le attività di lavoro dipendente.
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