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Per il RdC avvio di un’attività autonoma del nucleo familiare da comunicare prima del suo inizio

/ REDAZIONE

Giovedì, 10 febbraio 2022

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Con il messaggio n. 625 pubblicato ieri, l’INPS analizza le modifiche apportate alla disciplina del reddito di cittadinanza (RdC) dalla L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), con specifico riguardo alle variazioni della condizione occupazionale dei componenti dei nuclei familiari percettori della misura.

Si ricorda infatti che dal 1° gennaio 2022 l’art. 1 comma 74 lett. b) n. 2 della L. 234/2021 ha anticipato l’obbligo di comunicare all’INPS la variazione della condizione occupazionale di uno o più componenti del nucleo familiare percettore di RdC nelle forme di avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo (svolta sia in forma individuale che di partecipazione, art. 3, comma 9 del DL 4/2019), disponendo che tale comunicazione debba avvenire, mediante il modello “RdC - Com Esteso”, entro il giorno antecedente l’inizio dell’attività e non più entro 30 giorni dall’inizio della stessa.

In proposito, l’Istituto di previdenza osserva che tale modifica impatta anche sulla disciplina del beneficio addizionale – pari a 6 mensilità di RdC nel limite di 780 euro mensili, versate in un’unica soluzione – richiedibile dai beneficiari di RdC che, entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio avviino un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa (art. 8, comma 4 del DL 4/2019). Infatti, per accedere a tale beneficio addizionale per le attività iniziate dal 1° gennaio 2022, il modello “RdC-Com Esteso” deve essere stato inviato all’INPS entro il giorno antecedente all’avvio dell’attività stessa. Resta invece invariato il termine di 30 giorni per la presentazione del modello “RdC-Com Esteso” per le attività di lavoro dipendente.


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