Base ACE non ridotta per il conferitario dell’azienda
La risposta a interpello n. 82 di ieri, 9 febbraio 2022, ha chiarito che, per le società beneficiarie di conferimenti di aziende, il corrispettivo dell’operazione (ovvero, la partecipazione attribuita al socio conferente) non va a ridurre la base di calcolo dell’ACE a norma dell’art. 10 comma 3 lettera b) del DM 3 agosto 2017.
Si versa, infatti, in una situazione similare a quella contemplata dall’art. 10 comma 3 lettera a) del decreto, che prevede una riduzione (permanente) della base ACE quantificata nel corrispettivo dovuto per l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti del gruppo.
Con riferimento a questa casistica, l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 21/2015, § 3.6) ha escluso la riduzione della base ACE nel momento in cui l’acquisizione della partecipazione di controllo, o l’incremento della partecipazione stessa, avvengano non con un corrispettivo in denaro, ma in natura (tipicamente, azioni), non essendo possibile che si generino fenomeni di proliferazione della base ACE se non esiste una movimentazione di denaro.
Questa indicazione è stata estesa dalla risposta a interpello n. 82/2022 al conferimento di azienda, in cui per principio non vi sono movimentazioni di denaro (la società conferitaria, infatti, “paga” l’apporto con la partecipazione), il che esclude obblighi di riduzione della base ACE per la conferitaria medesima.
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