Ultratardive senza necessità di contraddittorio
Il Codice della crisi scioglie i nodi interpretativi per le insinuazioni manifestamente inammissibili
L’assetto normativo del vigente RD 267/42 (legge fallimentare) suddivide il genus delle domande dei creditori concorsuali, che vogliono insinuarsi alla procedura e divenire concorrenti, in tre species, con differenziazione in relazione al periodo temporale di proposizione; in particolare, si distinguono:
- le domande tempestive depositate fino a trenta giorni prima della data dell’udienza di verifica del passivo;
- le domande tardive, proposte dopo la scadenza del suddetto termine e fino al compimento del dodicesimo mese successivo al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (o del diciottesimo mese, in caso di particolare complessità della procedura, espressamente rilevata dal tribunale con la sentenza che dichiara il fallimento);
- le ulteriori domande tardive (c.d.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41