Non spetta il credito compensato prima dei dieci giorni dalla dichiarazione
I termini sono quelli ordinari, senza che possa operare il termine degli otto anni
Le compensazioni dei crediti di imposta devono sottostare ad una serie di prescrizioni, strumentali tra l’altro ad agevolare i controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate sulla reale spettanza di tali crediti nonché a ridurre il rischio di compensazioni di crediti inesistenti o non spettanti.
Ad esempio, per effetto dell’art. 1 comma 574 della L. 147/2013, è necessario richiedere il visto di conformità per compensare nel modello F24 crediti di importo superiore a 5.000 euro annui relativi a imposte sui redditi, IRAP e ritenute alla fonte; analogamente, il visto di conformità è previsto per la compensazione del credito IVA annuale, o dei crediti IVA trimestrali, per importi superiori a 5.000 euro annui (art. 10 del DL 78/2009).
Ai sensi dell’art. 17 comma 1 del DLgs. ...
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