ACCEDI
Sabato, 28 marzo 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Pronti i codici per restituire i contributi a fondo perduto per imprese turistico-ricettive non spettanti

/ REDAZIONE

Martedì, 15 febbraio 2022

x
STAMPA

Per restituire spontaneamente i contributi a fondo perduto per imprese turistico-ricettive di cui all’art. 182 comma 1 del DL 34/2020, nel caso essi non siano spettanti, si dovranno usare, con il modello F24 Elide, i codici tributo:
- “8140” denominato “Contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 6, c. 3, DM 24 agosto 2021, prot. n. SG/243”;
- “8141” denominato “Contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 6, c. 3, DM 24 agosto 2021, prot. n. SG/243”;
- “8142” denominato “Contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 6, c. 3, DM 24 agosto 2021, prot. n. SG/243”.

Tali codici sono stati istituiti con la risoluzione n. 7 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata ieri.

I codici tributo dovranno essere esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando nella sezione “Contribuente”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento.

Nella sezione “Erario ed altro”, sono indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la citata risoluzione (8140, 8141 oppure 8142);
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”;
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato

TORNA SU