Cassa integrazione fino a 26 settimane per le imprese di rilevante interesse strategico
Con il messaggio n. 816/2022, l’INPS interviene sulla proroga del trattamento di integrazione salariale prevista dall’art. 22 comma 1 del DL 4/2022.
La norma dispone che le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale (ai sensi dell’art. 1 del DL 207/2012), possano presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale ex art. 3 del DL 103/2021 per una durata massima di ulteriori 26 settimane, fruibili fino al 31 marzo 2022.
In sostanza – spiega l’Istituto – i datori di lavoro interessati possono:
- presentare domanda di CIGO con la causale “COVID 19 - D.L. 4/2022”, per un periodo di durata massima pari a 13 settimane e fruibile entro e non oltre il 31 marzo 2022;
- chiedere una proroga del predetto periodo sino a un massimo di ulteriori 13 settimane, con separata domanda ma sempre con la causale “COVID 19 - D.L. 4/2022”.
Le domande con causale “COVID 19 - D.L. 4/2022” dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2022, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti da data anteriore al 28 febbraio 2022, ovvero entro il 30 aprile 2022, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° marzo 2022.
I datori di lavoro che intendono chiedere i suddetti trattamenti, ma hanno già trasmesso domande di cassa integrazione con una causale ordinaria per gli stessi periodi, possono chiedere l’annullamento delle istanze già presentate e inviare le nuove domande con la causale “COVID 19 - D.L. 4/2022”.
Possono accedere ai trattamenti previsti dall’art. 22 del DL 4/2022 anche i datori di lavoro, come sopra individuati, che hanno in corso un trattamento CIGS e che devono sospendere il programma a causa dell’interruzione dell’attività per effetto dell’emergenza epidemiologica.
L’Istituto detta infine le istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941