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IMPRESA

Poteri limitati del giudice delegato nella fase finale del sovraindebitamento

Possibilità di cancellazione dei gravami solo in caso di vendita del bene con modalità competitiva

/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI

Lunedì, 21 marzo 2022

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Il decreto del Tribunale di Verona del 2 febbraio 2022, a conclusione o, ancor più precisamente, a completa esecuzione dell’accordo di composizione della crisi precedentemente omologato dal medesimo tribunale, delinea, nel silenzio della L. 3/2012 (silenzio, come si dirà a breve, non presente nella procedura di liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14-ter ss. della L. cit.), i poteri del giudice delegato in questa fase, si potrebbe definire conclusiva, della procedura.

Si ricorda, come anticipato, che la L. 3/2012 ha disciplinato i poteri del giudice delegato solo nella fase conclusiva della procedura di liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14-ter ss. L. cit., prevedendo, all’art. 14-novies comma 5, che “accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione

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