Poteri limitati del giudice delegato nella fase finale del sovraindebitamento
Possibilità di cancellazione dei gravami solo in caso di vendita del bene con modalità competitiva
Il decreto del Tribunale di Verona del 2 febbraio 2022, a conclusione o, ancor più precisamente, a completa esecuzione dell’accordo di composizione della crisi precedentemente omologato dal medesimo tribunale, delinea, nel silenzio della L. 3/2012 (silenzio, come si dirà a breve, non presente nella procedura di liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14-ter ss. della L. cit.), i poteri del giudice delegato in questa fase, si potrebbe definire conclusiva, della procedura.
Si ricorda, come anticipato, che la L. 3/2012 ha disciplinato i poteri del giudice delegato solo nella fase conclusiva della procedura di liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14-ter ss. L. cit., prevedendo, all’art. 14-novies comma 5, che “accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione
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