Anche l’indicazione del CCNL applicato tra i controlli per il visto di conformità
La nuova «pre-condizione» ai fini dei bonus edilizi riguarda alcuni dei lavori edili di importo superiore a 70.000 euro
Si applicherà solo ai lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 (art. 4 comma 2 del DL 25 febbraio 2022 n. 13) il nuovo obbligo di affidamento delle opere a datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, al fine di potersi vedere riconosciuti i benefici previsti dagli artt. 119, 119-ter, 120 e 121 del DL 34/2020, nonché dagli art. 16 comma 2 del DL 63/2013, art. 1 comma 12 della L. 205/2017 e art. 1 comma 219 della L. 160/2019.
La nuova “pre-condizione” non riguarda tutti i lavori edili le cui spese possono essere agevolate con i bonus edilizi, ma soltanto quelli “di importo superiore a 70.000 euro” e che siano
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