Sugli acquisti pregressi di bonus edilizi opportunità in più per le banche
I crediti di imposta sorti a fronte di comunicazioni inviate fino al 16 febbraio sono cedibili verso tutti, anche a soggetti «non vigilati», ancora una volta
Sulle misure antifrodi in materia di bonus edilizi il Governo si è indubbiamente svegliato assai tardi, ma, ora che s’è destato, sembra incapace di fermarsi.
Dopo il tardivo, ma ottimo intervento dello scorso novembre (DL 157/2021), è tornato sulla materia con l’art. 28 del DL 4/2022 e, di nuovo, con una parziale marcia indietro, ma anche con l’introduzione di nuovi obblighi e più stringenti responsabilità, con gli artt. 1, 2, 3 e 4 del DL 13/2022.
Per quanto riguarda il nuovo assetto disciplinare delle “cessioni successive alla prima” (cioè delle cessioni che seguono quella effettuata direttamente dal beneficiario della detrazione, oppure dal fornitore che ha previamente applicato lo sconto in fattura al beneficiario), disegnato dall’art. 1 del DL 13/2022,
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