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Bis in idem difficile tra distruzione di documenti contabili e bancarotta documentale

/ REDAZIONE

Venerdì, 4 marzo 2022

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La Cassazione, nella sentenza n. 7557/2022, ha precisato che non è possibile invocare la violazione del principio del ne bis in idem quando, dopo il proscioglimento per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (ex art. 10 del DLgs. 74/2000), intervenga la condanna per la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili fino al fallimento (ex art. 216 comma 1 n. 2 del RD 267/42), ove quest’ultima attenga, dal punto di vista temporale, ad una più ampia piattaforma documentale.

Peraltro, occorre anche considerare che la bancarotta fraudolenta documentale ha ad oggetto non solo i libri previsti obbligatoriamente dall’art. 2214 c.c. (in primis, libro giornale e libro degli inventari), ma anche le scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa – indipendentemente dall’obbligo di conservazione fiscale – che consentano, tuttavia, la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La fattispecie penale tributaria, invece, indica quale oggetto della condotta le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, così riferendosi non solo a quelle formalmente istituite in ossequio a specifico dettato normativo, ma anche a quelle obbligatorie in relazione alla natura ed alle dimensioni dell’impresa (libro cassa, scritture di magazzino, scadenzario et similia), nonché alla corrispondenza posta in essere nel corso dei singoli affari, il cui obbligo di conservazione deve farsi risalire all’art. 22 comma 3 del DPR 600/1973.

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