Credito inesistente se manca il presupposto costitutivo e non è rilevabile dai controlli formali
La Cassazione, nella sentenza n. 7613/2022, ha stabilito che un credito non può essere al contempo non spettante e inesistente, in quanto o esso è inesistente oppure è non spettante.
Si evidenzia, infatti, come, sul tema, le sentenze nn. 34444 e 34445 del 2021 della Cassazione abbiano chiarito – ponendosi espressamente in contrasto con i precedenti della stessa Corte (cfr. Cass. nn. 10112/2017, 19237/2017, 24093/2020 e 354/2021) – che nel nostro ordinamento esiste la dicotomia tra credito non spettante e credito inesistente.
In particolare, la definizione di credito inesistente si desume dall’art. 13 comma 5 del DLgs. 471/1997, secondo cui si considera tale il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile attraverso i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972.
Devono, dunque, ricorrere entrambi i requisiti per considerare inesistente il credito.
Ne deriva, a contrario, che se manca uno di tali requisiti il credito deve ritenersi non spettante. E quindi:
- qualora la non spettanza del credito d’imposta sia suscettibile di essere rilevata attraverso le suddette attività di controllo, in conseguenza del confronto tra i dati esposti in dichiarazione e i documenti conservati ed esibiti dal contribuente, siamo di fronte a un credito esistente ma non spettante;
- qualora viceversa il credito sia effettivamente non reale (ad esempio, perché sorretto da documenti falsi, ancorché indicato in dichiarazione), si può considerare inesistente.
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