Superbonus con conseguenze ad hoc se il tecnico non ha assicurazione idonea
L’assenza di tale copertura per danni da attività professionale comporta la decadenza dal beneficio, a differenza di quanto accade per altri bonus edilizi
Nel caso in cui un tecnico abilitato rilasci asseverazioni e attestazioni rilevanti ai fini dei bonus edili in assenza di una idonea copertura assicurativa per i danni derivanti dall’attività professionale, si integrano anzitutto gli estremi di una violazione dell’obbligo sancito dall’art. 5 del DPR 137/2012, con conseguenze di tipo disciplinare a cura dell’Ordine o del Collegio cui il tecnico abilitato risulta iscritto.
Nell’ambito della disciplina del superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, le conseguenze del rilascio di asseverazioni e attestazioni in assenza di una idonea copertura assicurativa (la cui idoneità va per altro valutata sulla base degli stringenti criteri stabiliti espressamente dai primi tre periodi del comma 14 dell’art. 119)
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