Mediazione con i Comuni con incognita sui tassi di interesse per la dilazione
L’art. 17-bis del DLgs. 546/92 lascia spazio a diverse interpretazioni
Laddove la lite sia di valore non superiore a 50.000 euro, la procedura è soggetta all’art. 17-bis del DLgs. 546/92, pertanto il deposito del ricorso non avviene, come di consueto, entro trenta giorni dalla notifica del ricorso ma entro i centoventi giorni successivi.
Ciò in quanto nei novanta giorni successivi alla notifica del ricorso le parti possono chiudere la vertenza stipulando una mediazione.
Se, raggiunto l’accordo di mediazione, il contribuente vuole pagare in forma rateale, può fruire di 8 rate trimestrali di pari importo elevate a 16 se le somme superano i 50.000 euro.
La prima rata va necessariamente pagata entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.
Emerge il problema relativo agli interessi da applicare per la dilazione.
Per effetto dell’art. 8 comma ...
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