Quote societarie cadute in successione da valutare in base al bilancio
Sia il contribuente che l’Amministrazione finanziaria possono però addurre mutamenti sopravvenuti a riprova della necessaria attualizzazione
La base imponibile dell’imposta sulle successioni e donazioni, con riferimento ad azioni o quote societarie cadute in successione, va definita a norma dell’art. 16 del DLgs. 346/90, secondo cui, in presenza di bilancio regolarmente approvato, si fa riferimento ai valori in esso indicati, che risultano vincolanti tanto per la parte quanto per l’Agenzia delle Entrate, che possono, però, contestarli provando mutamenti sopravvenuti. Lo afferma la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11467, depositata ieri.
Nel caso di specie, era stato impugnato l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il valore delle quote di partecipazione cadute in successione, richiedendo la maggiore imposta di successione, oltre sanzioni ed interessi.
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