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Tax credit per l’acquisto di energia e gas naturale compensabili anche prima della fine del trimestre

/ REDAZIONE

Martedì, 12 aprile 2022

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Con una FAQ pubblicata sul proprio sito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i recenti crediti d’imposta riconosciuti a parziale copertura delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di gas naturale e di energia elettrica possono essere utilizzati in compensazione anche senza attendere la fine del trimestre di riferimento.
Ciò è possibile a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all’art. 109 del TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso della/e fattura/e di acquisto.

L’Agenzia ricorda che i tax credit per le imprese energivore, le imprese a forte consumo di gas naturale e per le imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale sono stati introdotti dagli artt. 15 del DL 4/2022 convertito, 4 e 5 del DL 17/2022, 3 e 4 del DL 21/2022 (si veda, da ultimo “Nuovi tax credit per l’acquisto di energia e gas naturale” del 24 marzo).

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