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NOTIZIE IN BREVE

IVA agevolata per le fotografie che sono «oggetti d’arte»

/ REDAZIONE

Mercoledì, 13 aprile 2022

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L’aliquota IVA del 10%, ai sensi del n. 127-septiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, è applicabile alle cessioni di fotografie, solo se esse sono qualificabili come “oggetti d’arte”. A tal fine, devono sussistere i presupposti di carattere oggettivo indicati dalla normativa interna, che risulta, peraltro, conforme a quella unionale. È, dunque, necessario che dette opere siano “eseguite dell’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto” (lett. a) della tabella allegata al DL 41/95, conv. L. 85/95).
Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 188 pubblicata ieri, 12 aprile 2022, nella quale è stato esaminato il caso del titolare di uno studio fotografico, che, nell’espletamento della propria attività, effettua servizi per eventi quali battesimi, cresime, matrimoni e ricorrenze varie.

Ripercorrendo l’iter argomentativo della Corte di Giustizia Ue 5 settembre 2019 causa C-145/18, proprio in relazione a ritratti e fotografie di matrimonio, l’Agenzia ha rilevato che la normativa Ue (art. 103 par. 1 e lett. a) della direttiva 2006/112/Ce, in combinato disposto con l’art. 311 par. 1 punto 2 lett. a) della direttiva 2006/112/Ce e il relativo allegato IX parte A punto 7), non ammette che la sussistenza del beneficio dell’aliquota agevolata sia subordinata a una valutazione dell’Amministrazione finanziaria ancorata su criteri di natura soggettiva, dovendo piuttosto esercitarsi “nei limiti di criteri oggettivi, chiari e precisi” fissati dalla normativa nazionale, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla direttiva 2006/112/Ce. Affinché le fotografie siano considerate “oggetti d’arte” e le relative cessioni possano fruire dell’aliquota IVA ridotta, occorre, pertanto, che le fotografie siano “eseguite dal loro autore, tirate da lui o sotto controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, a esclusione di qualsiasi altro criterio”.

Tuttavia, laddove sia fornito un servizio omnicomprensivo (es. foto, video e presenza di ulteriori operatori), la prestazione dovrà essere assoggettata a IVA con l’aliquota ordinaria.

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