Rimborso a seguito di adesione se c’è doppia imposizione
Il ragionamento della Cassazione potrebbe valere per la c.d. euroritenuta
Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DLgs. 218/97, “l’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio e non rileva ai fini dell’imposta
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