Rimborso a seguito di adesione se c’è doppia imposizione
Il ragionamento della Cassazione potrebbe valere per la c.d. euroritenuta
Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DLgs. 218/97, “l’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio e non rileva ai fini dell’imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi”.
Quanto esposto significa che, una volta perfezionato l’accertamento con adesione, l’accordo non può più essere messo in discussione, dunque il contribuente non potrà né impugnare l’accertamento nemmeno ove fossero ancora pendenti i termini per il ricorso né, tanto meno, pagare le somme e poi chiedere il ...
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