Dichiarazioni fiscali da conservare fino al termine per accertare il periodo d’imposta
Il termine di cui all’art. 43 del DPR 600/73 va inteso in senso «mobile», comprensivo di eventuali differimenti
L’intermediario abilitato che ha trasmesso in via telematica le dichiarazioni fiscali dei propri clienti deve conservarne copia fino al termine per l’accertamento del periodo d’imposta di riferimento, anche se diverso dal termine ordinario di cui all’art. 43 del DPR 600/73. Le regole per la conservazione digitale si applicano a tutti i documenti rilevanti ai fini tributari e non solo alle dichiarazioni fiscali. Sono questi i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 217 pubblicata ieri, 26 aprile.
Ai sensi dell’art. 3 comma 9-bis del DPR 322/98, infatti, gli intermediari abilitati devono conservare, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall’art. 43 del DPR 600/73, una copia delle dichiarazioni
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