Notifica degli atti all’imprenditore individuale nel Comune di residenza
Per la Cassazione non rileva che la sede dell’attività sia in un altro Comune
La notifica dell’avviso di accertamento e degli atti tributari impositivi all’imprenditore individuale va effettuata presso il Comune di residenza quale sede del suo domicilio fiscale, quando questa è situata in un Comune diverso da quello del domicilio, sede degli affari.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 12832 del 22 aprile 2022, ha accolto il ricorso del contribuente.
L’ente di riscossione dei tributi locali aveva notificato l’avviso di accertamento – prodromico all’ingiunzione di pagamento per la TARSU – in luogo diverso dalla residenza e dal domicilio dell’imprenditore, eseguendo l’incombente presso il Comune del locale concessogli in locazione per uso commerciale, ove l’imprenditore esercitava l’attività di ...
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