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NOTIZIE IN BREVE

Aggiornati modello e istruzioni della comunicazione del bonus tessile, moda e accessori

/ REDAZIONE

Sabato, 7 maggio 2022

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Nella giornata di ieri, 6 maggio 2022, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sono stati aggiornati il modello e le istruzioni della comunicazione da presentare al fine di fruire del bonus tessile, moda e accessori relativo al 2021 (ex art. 48-bis del DL 34/2020).

Come già riportato su Eutekne.info, la comunicazione deve essere inviata, esclusivamente con modalità telematiche, dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022.

L’aggiornamento si è reso necessario al fine di tenere conto delle novità introdotte dal provv. 27 aprile 2022 n. 143438, che ha definito contenuto, modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista in attuazione del DM 11 dicembre 2021, che va presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate nell’art. 1 comma 13 del DL 41/2021 (c.d. regime “quadro” o “ombrello”).

In particolare, come comunicato sul sito internet dell’Agenzia, la dichiarazione sostitutiva presente nella prima versione della comunicazione del bonus tessile, moda e accessori è stata sostituita con una dichiarazione sostitutiva molto semplificata avente ad oggetto unicamente il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework.
Pertanto, la dichiarazione sostitutiva contenuta nella versione aggiornata della comunicazione non ha più un effetto “sostitutivo” dell’autodichiarazione generale (che dovrà essere resa utilizzando l’apposito modello approvato dal citato provv. 143438/2022).

Tra le ulteriori modifiche apportate alla comunicazione, si segnalano:
- l’introduzione di appositi campi per indicare l’importo che il beneficiario del credito d’imposta intende restituire, in caso di fruizione degli aiuti di Stato elencati all’art. 1 comma 13 del DL 41/2021 in misura eccedente i massimali pro tempore vigenti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework;
- l’adeguamento, nella dichiarazione sostitutiva, dei nuovi massimali applicabili con riferimento alla Sezione 3.1 (290.000 euro per il settore dell’agricoltura, 345.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura, 2.300.000 euro per gli altri settori);
- l’introduzione dei codici attività relativi ai beneficiari dell’agevolazione per il solo 2021, a seguito dell’estensione operata all’art. 3 comma 3 del DL 4/2022 (DL “Sostegni-ter”).

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