Riversamento spontaneo escluso se il credito compensato deriva da condotte fraudolente
La sentenza n. 18085 della Corte di Cassazione, depositata ieri, ha precisato che l’accesso alla procedura di riversamento spontaneo è escluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
Ciò conferma che il reato ex art. 10-quater del DLgs. 74/2000 può essere commesso quando il credito di imposta utilizzato in compensazione derivi dall’uso di fatture per operazioni inesistenti.
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