Preclusa la dichiarazione di fallimento durante la composizione negoziata
Il creditore può comunque proporre l’istanza
L’accesso alla composizione negoziata della crisi consente all’imprenditore di beneficiare della protezione contro l’eventuale pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato passivo, che restano precluse ai sensi dell’art. 6 comma 4 del DL 118/2021 conv. L. 147/2021.
Tale preclusione, in particolare, dispiega la sua efficacia nei confronti di tutte le parti interessate, con effetto immediato e per l’intero arco temporale che intercorre tra la pubblicazione presso il Registro delle imprese dell’istanza con la quale si richiede l’applicazione delle misure protettive, unitamente all’accettazione della nomina dell’esperto (art. 6 comma 1), e la conclusione delle trattative ex art. 11 del DL 118/2021 o, se antecedente,
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