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La lunga durata della società di capitali non legittima il recesso del socio

/ REDAZIONE

Giovedì, 12 maggio 2022

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Il Tribunale di Milano, nel provvedimento del 10 marzo 2021, ha ribadito che deve escludersi un’applicazione analogica dell’art. 2285 c.c. alle società di capitali (cfr. anche Cass. nn. 4716/2020 e 8962/2019).

Tale applicazione non può essere giustificata dal rischio di elusività di durate statutarie valutate come “eccessivamente lunghe”, non essendo ricavabile un parametro oggettivo predefinito per la valutazione di abnormità della durata statutaria; tale non potendo essere né la durata della vita umana, né la tipologia dell’oggetto sociale, normalmente riferito ad attività imprenditoriali di per sé suscettibili di sviluppo per un tempo indeterminabile.

Non può, quindi, essere ritenuto legittimo il recesso esercitato da un socio di srl avente durata al 31 dicembre 2070, che non pare “oltremodo lontana nel tempo”, né, tanto meno, arbitraria o irrazionale.

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