Dalla Cassazione ancora indicazioni sulla vecchia disciplina del diritto societario
La Cassazione, nelle ordinanze nn. 14873 e 14876 depositate ieri, affronta due interessanti profili del diritto societario, seppure attinenti alla disciplina anteriore alla riforma del 2004.
Nell’ordinanza n. 14873 si evidenzia come il compimento di operazioni incompatibili con la situazione di scioglimento della società – ovvero, in base al previgente art. 2449 c.c., il compimento di “nuove operazioni” gestorie nonostante la perdita del capitale sociale – rappresenti certamente un atto contrario ai doveri degli amministratori. Peraltro, è ben possibile che, oltre all’assunzione di responsabilità nei confronti delle controparti delle nuove operazioni, da esse scaturisca anche un’ulteriore e diversa responsabilità riconducibile, a seconda dei casi, all’art. 2393 c.c. (se ne sia derivato un danno al patrimonio sociale), all’art. 2394 c.c. (se ne sia derivato un impoverimento del medesimo patrimonio sociale che lo abbia reso insufficiente a soddisfare le ragioni di uno o più creditori) o all’art. 2395 c.c. (se il danno abbia toccato direttamente la sfera giuridica di un socio o di un terzo).
Nell’ordinanza n. 14876, invece, la Cassazione osserva come anche prima dell’introduzione nel nostro ordinamento dell’art. 2497 c.c., in tema di responsabilità da illecita attività di direzione e coordinamento, la tutela del ceto creditorio della società eterodiretta, che avesse visto diminuito il patrimonio di questa a causa dell’abusiva attività di direzione e coordinamento della capogruppo, avrebbe potuto trovare “ristoro” nella clausola generale del neminem laedere ex art. 2043 c.c. Tramite tale azione, in particolare, l’eventuale curatore fallimentare non avrebbe fatto valere il danno subito dai creditori nella propria sfera individuale, quale conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato, ma i danni incidenti sul ceto creditorio nel suo insieme.
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