Ritrasmissione delle CU 2022 con sanzione ridotta entro lunedì 16 maggio
Ai sensi dell’art. 4, comma 6-quinquies, del DPR 322/98, entro il 16 marzo di ciascun anno i sostituti di imposta sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le certificazioni uniche relative al periodo d’imposta precedente. Per le CU relative al 2021, pertanto, il termine è scaduto il 16 marzo scorso (si veda “Ultimi giorni per inviare le Certificazioni Uniche 2022” del 10 marzo 2022).
Sotto il profilo sanzionatorio, il comma 6-quinquies del suddetto decreto prevede l’applicazione, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, di una sanzione pari a 100 euro senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97. La sanzione può essere applicata nella misura massima di 50.000 euro per sostituto d’imposta.
In deroga a tale disposizione, qualora la trasmissione della corretta certificazione sia effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, vale a dire entro lo scorso 21 marzo 2022, la sanzione non si applica. Qualora invece la certificazione sia correttamente trasmessa entro 60 giorni dai termini previsti, si applica la sanzione ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro. Per poter beneficiare di tale riduzione, pertanto, le CU 2022 corrette devono essere trasmesse entro il 15 maggio 2022 termine che, cadendo di domenica, slitta a lunedì 16 maggio.
Si ricorda che con riferimento alle CU 2022 contenenti esclusivamente redditi non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate, la trasmissione delle stesse può avvenire entro il termine di presentazione del modello 770/2022, ossia entro il 31 ottobre 2022. Per espressa previsione normativa, se le CU 2022 sono correttamente trasmesse entro 60 giorni da tale data (vale a dire entro il 30 dicembre 2022), la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro per sostituto d’imposta.
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