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Non tassabile il risarcimento per la perdita di chance di accrescimento professionale

/ REDAZIONE

Mercoledì, 11 maggio 2022

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Con la sentenza n. 14842 di ieri, la Cassazione ha affermato che non è tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell’assenza di programmi e obiettivi incentivanti), risultando inoltre irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al CCNL.

Nel caso in esame, i dirigenti dell’ex ASL di Crotone lamentavano la mancata attivazione della “retribuzione di risultato” ex art. 52 del CCNL che prevedeva la corresponsione di c.d. “compensi incentivanti” in base ai risultati raggiunti in relazione a programmi predeterminati. Il giudice del lavoro ha quindi dichiarato l’inadempimento contrattuale dell’ASL e ha riconosciuto il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno; danno che deve ravvisarsi sotto il profilo:
- della lesione alla professionalità, considerato che l’assenza di programmi e obiettivi incentivanti comporta una perdita di chance di accrescimento professionale;
- della perdita di chance relativa a una componente di retribuzione (di natura accessoria).

Il danno non consisteva quindi nell’immediata perdita di reddito, bensì nella perdita della possibilità di conseguire una maggiore qualificazione professionale, alla quale poi sarebbe conseguita anche una maggiore potenzialità reddituale, e pertanto la somma percepita dal lavoratore non può essere soggetta a tassazione.

Viene in sostanza ribadito il principio contenuto nell’ordinanza n. 4488/2022, in base alla quale, in tema di classificazione dei redditi ex art. 6 comma 2 del TUIR, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultano destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (c.d. “lucro cessante”) e non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (c.d. “danno emergente”).

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