Perdite fiscali riportabili senza limiti in capo alla beneficiaria neocostituita
Le perdite fiscali pregresse e gli interessi passivi della società scissa possono essere riportati, senza limiti, dalla società beneficiaria appositamente costituita ai fini dell’operazione straordinaria, sulla base del patrimonio contabile della scissa che le è stato attribuito. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 252 di ieri, 10 maggio 2022.
Il caso riguarda la disapplicazione delle disposizioni antielusive contenute negli artt. 173 comma 10 del TUIR e 172 comma 7 del TUIR da parte della società Gamma, beneficiaria di un’operazione di scissione totale proporzionale e allo scopo costituita.
Alla luce di tale circostanza, ad avviso dell’Agenzia, si rende applicabile quanto chiarito in precedenza dalla circ. n. 9/2010 (§ 2) in merito alle limitazioni poste dall’art. 172 comma 7 del TUIR, volte a contrastare il c.d. commercio di “bare fiscali”.
Equiparando la posizione della società beneficiaria nell’ambito di un’operazione di scissione a quella società risultante dalla fusione o incorporante, il richiamato documento osserva come il rischio di elusione legato alla compensazione intersoggettiva delle perdite sussiste solo nel caso in cui la beneficiaria stessa preesista alla scissione, e non sia quindi di nuova costituzione.
Ove, invece, la società beneficiaria sia costituita contestualmente e per effetto dell’operazione di scissione, così che il suo patrimonio provenga unicamente dalla scissa, nessun effetto elusivo è ravvisabile con riferimento al riporto delle perdite maturate dalla scissa e trasferite insieme al ramo scisso alla beneficiaria.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941