Cooperative agricole con aliquota contributiva complessiva più elevata
Con la circ. n. 56 pubblicata ieri, l’INPS corregge l’aliquota complessiva prevista per gli operai a tempo indeterminato (OTI) di cooperative agricole e di cooperative agricole di tipo industriale per l’anno 2022, sostituendo le tabelle nn. 4 e 7 allegate alla circ. n. 31/2022.
Si ricorda che l’art. 1 comma 221 lett. a) della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha esteso la NASpI, dal 1° gennaio 2022, anche agli OTI delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, di cui alla L. 240/84. Per effetto di ciò, le suddette cooperative, inquadrate nel settore agricoltura:
- sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento della NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con la qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza a tale data (circ. INPS n. 2/2022);
- non sono più assoggettate all’aliquota contributiva del 2,75% della disoccupazione agricola di cui all’art. 11 del DL 402/81 (circ. INPS n. 31/2022).
La novità comporta anche la ridefinizione delle contribuzioni alle quali applicare le riduzioni ex art. 120 della L. 388/2000 dello 0,40% (che si applica nella misura dello 0,03% alla contribuzione per maternità dei datori di lavoro agricoli e per la parte residua dello 0,37% alle contribuzioni da versare con il flusso UniEmens, sezione “Datori di lavoro privati”) ed ex art. 1 commi 361 e 362 della L. 266/2005 dell’1%.
Tali riduzioni – applicate alle contribuzioni dei datori di lavoro privati – sono state eliminate e di conseguenza l’aliquota complessiva dovuta dalle suddette cooperative è stata elevata da 29,2130% a 30,5830%, per quelle agricole, e da 31,8130% a 33,1830%, per quelle agricole di tipo industriale.
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