Sponsorizzazioni al test dell’inerenza e della qualificazione dell’onere
Secondo la Cassazione, dal 2008 rientrano sempre tra le spese di pubblicità
Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, le spese di sponsorizzazione rilevano sotto un duplice profilo:
- la loro inerenza all’attività esercitata;
- la loro qualificazione come spesa di pubblicità o rappresentanza.
In merito al primo aspetto, secondo la sentenza della Cassazione n. 6528/2022, sono inerenti (e, quindi, deducibili) le spese sostenute da una società di smaltimento dei rifiuti per sponsorizzare una squadra di calcio, dal momento che l’obiettivo, anche strategico, dello sponsor consiste nella crescita della propria immagine commerciale e del prestigio del marchio.
A nulla rileva la circostanza che il messaggio pubblicitario, rivolto al pubblico di un evento sportivo, sarebbe inidoneo a realizzare l’obiettivo dell’incremento dei ricavi, posto
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