Consulenza finanziaria con intermediazione quote fuori dal regime di esenzione IVA
L’attività di mediazione secondo l’Amministrazione finanziaria richiede l’imparzialità della mandataria
Sulla base di quanto precisato nella risposta a interpello n. 360/2022 dell’Agenzia delle Entrate, il regime di esenzione IVA ex art. 10 comma 1 n. 4 e 9 del DPR 633/72 non si applica a una complessa attività di consulenza, in cui può essere compresa anche l’eventuale intermediazione riguardante operazioni relative a partecipazioni.
Occorre considerare che, al caso di specie, non sono applicabili tout court le precisazioni fornite dalla prassi amministrativa in materia (es. ris. Agenzia delle Entrate n. 267/2009 e risposta a interpello n. 852/2021). Infatti, la società interpellante non svolge un’attività riservata ai sensi del Testo unico della finanza, ma un’attività di consulenza societaria. Inoltre, le prestazioni effettuate dal citato soggetto passivo non sono immediatamente
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