Doppio requisito per l’esenzione IMU sulla parte dell’abitazione in possesso
L’altro comproprietario che non vi ha dimora e residenza anagrafica dovrà scontare l’IMU «ordinaria»
L’abitazione principale non costituisce presupposto impositivo ai fini dell’IMU, a meno che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (art. 1 comma 740 della L. 160/2019). Per fruire dell’esenzione, tuttavia, occorre che il possessore e i componenti del suo nucleo familiare non solo dimorino abitualmente nell’immobile ma vi risiedano anagraficamente.
Dunque, la norma richiede la compresenza di un elemento formale (residenza anagrafica) e uno sostanziale (dimora abituale) da riscontrarsi non solo in capo al soggetto passivo, ma anche ai componenti del suo nucleo familiare. In mancanza di questo doppio requisito, l’immobile è da considerarsi “a disposizione” ed è assoggettato ad IMU con applicazione dell’aliquota
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