Motivazione «debole» per gli interessi in cartella di pagamento
Va comunque indicata la decorrenza degli stessi ove non compaia nell’atto prodromico
La cartella di pagamento non deve, in generale, contenere una particolare motivazione in punto interessi, tuttavia:
- ove essa sia il primo atto impositivo notificato al contribuente in cui sono pretesi gli interessi, una motivazione deve esserci, specificamente occorre indicarne la fonte normativa, la decorrenza ma non anche i tassi e le specifiche modalità di calcolo;
- ove, di contro, gli interessi siano stati già liquidati negli atti prodromici non occorre nessuna motivazione, essendo sufficiente il richiamo all’atto prodromico.
Queste sono le conclusioni a cui sono giunte le Sezioni Unite, con la sentenza n. 22281 depositata il 14 luglio 2022.
Inquadrando dogmaticamente la questione, il tema riguarda, per la maggioranza delle ipotesi, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41