Contestabile la falsa attestazione a pubblico ufficiale sull’identità a falsi procuratori speciali
Nel caso in cui alcuni soggetti compaiano innanzi al notaio rogante qualificandosi (falsamente) come procuratori speciali del proprietario del bene oggetto di compravendita, può essere contestato il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 c.p.), in quanto la qualità di procuratore speciale rientra tra le qualità della persona nel senso inteso dalla suddetta norma.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 27896 depositata ieri, ribadisce così i principi già espressi dalla giurisprudenza distinguendo il reato in questione da quello di “sostituzione di persona” di cui all’art. 494 c.p. che è punito meno gravemente e ha carattere sussidiario.
La medesima pronuncia precisa altresì che sussistono elementi indiziari relativi al reato di autoriciclaggio quando i pagamenti per attività lecite con somme provenienti da denaro abbiano dissimulato l’origine illecita degli stessi e ostacolato concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Nel caso di specie, infatti, le somme originariamente versate su conti intestati all’indagato erano poi spostate su quelli delle società a lui riconducibili e da lì utilizzate per attività di impresa, e non a fini personali. I giudici di legittimità ritengono dunque che il pagamento degli oneri dell’impresa con somme provenienti da reato integrino una “attività economica” rilevante ai fini dell’art. 648-ter.1 c.p.
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