Sequestro diretto del profitto anche per intermediazione fittizia di manodopera
È stato reiteratamente affermato in giurisprudenza che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto, nei confronti dell’amministratore di una società, solo quando, all’esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato (Cass. nn. 10418/2018, 43816/2017, 35330/2016).
Tale principio viene ripreso dalla sentenza n. 29397 della Cassazione, depositata ieri, in un procedimento che aveva a oggetto un reato di intermediazione fittizia di manodopera ai sensi dell’art. 603-bis c.p. Non rileva, infatti, la doglianza difensiva per cui il principio può trovare applicazione solo con riferimento alla diversa e ben distinta materia dei reati tributari, ravvisandosi, invece, una perfetta analogia tra esso e la specifica condotta perpetrata nel caso di specie. Emettere fatture per operazioni inesistenti o non versare il pagamento di tributi, e cioè compiere azioni fraudolente o omissive finalizzate a non depauperare, e quindi aumentare, il capitale sociale, presenta, infatti, una perfetta analogia con l’ipotesi in cui lo stesso identico fine venga perseguito adottando condotte del pari fraudolente o omissive, ad esempio non corrispondendo la retribuzione ai lavoratori per ore di lavoro straordinario prestate, ovvero facendosi restituire da essi parte dello stipendio percepito, loro elargito solo formalmente.
Nel caso di specie la condotta illecita ha impedito, quale conseguenza diretta del reato, l’uscita economica dal patrimonio del datore di lavoro delle somme corrispondenti alle retribuzioni dovute e non corrisposte ai lavoratori, e ciò, di fatto, è equivalso a un incremento di natura patrimoniale valutabile in termini di profitto.
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