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Niente super deduzione in caso di autoliquidazione Patent box

/ REDAZIONE

Venerdì, 5 agosto 2022

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Con la risposta a interpello n. 413 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono esclusi dalla possibilità di aderire alla super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo di cui all’art. 6 del DL 146/2021 i soggetti che abbiano optato per il regime di autoliquidazione “oneri documentaliex art. 4 del DL 34/2019.

L’art. 6 comma 10 del DL 146/2021 stabilisce che sono esclusi dalla possibilità di aderire al nuovo regime “i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (...)”.
Il provvedimento Agenzia delle Entrate n. 48243/2022 (§ 12.3) ha inoltre affermato che “ I soggetti di cui al comma 10 dell’articolo 6 (...) che, avendo esercitato l’opzione PB, hanno esercitato anche l’opzione OD, possono continuare a fruire del precedente regime Patent box fino alla sua naturale scadenza quinquennale. Per tali soggetti non sussiste l’obbligo di esercitare le successive opzioni OD annuali”.

Nel caso di specie, considerando l’opzione per il regime di autoliquidazione OD espressa dalla società con la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020 (modello REDDITI SC 2021) avente a oggetto disegni e modelli, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate la medesima società non potrà quindi scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al “nuovo” regime agevolativo, in considerazione dell’espressa preclusione prevista dal comma 10 del medesimo articolo 6.
La società potrà tuttavia continuare a fruire del vecchio Patent box in autoliquidazione OD fino alla sua naturale scadenza quinquennale, ossia fino al 2024, senza obbligo di esercitare anno per anno l’opzione OD.

Con riferimento, invece, ai nuovi beni immateriali acquisiti a partire dall’anno di imposta 2021 (diversi quindi dai precedenti), la società, sussistendone i requisiti, potrà esercitare soltanto l’opzione per il nuovo regime.


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