Versamento del bonus lavoratori «fragili» sull’IBAN del richiedente
Dopo essere intervenuto con la circolare n. 96/2022 (si veda “Domanda entro il 30 novembre per il bonus lavoratori «fragili»” del 6 agosto 2022), l’INPS, con il messaggio n. 3106, torna a parlare dell’indennità una tantum riconosciuta a i lavoratori “fragili” destinatari della tutela introdotta nel contesto emergenziale COVID-19 dall’art. 26 comma 2 del DL 18/2020.
L’indennità in questione è riconosciuta ai predetti lavoratori ai sensi dell’art. 1 comma 969 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) in misura pari a 1.000 euro per l’anno 2022.
Essa viene riconosciuta previa domanda da presentarsi entro e non oltre il 30 novembre 2022. Con il messaggio in esame, l’Istituto di previdenza fornisce indicazioni più dettagliate circa la presentazione dell’istanza, precisando che la domanda dovrà essere presentata on line attraverso l’apposito servizio presente sul portale web dell’INPS, utilizzando le attuali credenziali di accesso (SPID di livello 2 o superiore, CIE e CNS), tramite il servizio di Contact Center integrato o per il tramite dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.
Nell’applicativo sono presenti le funzionalità “informazioni”, “inserimento/annullamento e consultazione domanda” e “manuale utente” e, per l’inserimento dell’istanza, il soggetto richiedente dovrà inoltre fornire:
- i dati anagrafici, di residenza e i contatti personali;
- le dichiarazioni di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma nonché quelle relative alla posizione lavorativa prevalente nel 2021;
- le informazioni necessarie all’accredito del pagamento, che verrà effettuato tramite accredito sull’IBAN indicato.
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