L’Agenzia delle Entrate torna sulla tassazione dei redditi da staking di criptovalute
Con la risposta a interpello n. 437 pubblicata nella tarda serata di ieri l’Agenzia delle Entrate ha rettificato la risposta a interpello n. 433 dello scorso 24 agosto (si veda “È reddito di capitale il premio in criptovalute per lo staking” del 25 agosto 2022).
La nuova risposta a interpello, tra le altre cose, ritiene che le remunerazioni in criptovaluta percepite dalle persone fisiche, al di fuori dell’attività d’impresa, per l’attività di staking siano soggette ad imposizione ai sensi della lettera h) comma 1 dell’art. 44 del TUIR e, pertanto, se accreditate nel wallet da una società italiana, quest’ultima è tenuta all’applicazione della ritenuta nella misura del 26% ai sensi dell’art. 26 comma 5 del DPR 600/73.
L’Agenzia ricorda che “tale disposizione prevede che «I soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 operano una ritenuta del 12,50 [attualmente 26] per cento a titolo d’acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l’applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d’imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell’esercizio d’impresa commerciale. La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all’impresa erogante, e si applica a titolo d’imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d’acconto, in ogni altro caso»“.
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