Decommercializzate le attività del «ramo ONLUS» dell’ente ecclesiastico
Con la risposta a interpello n. 439, pubblicata ieri, 29 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento da riservare ai fini fiscali alle attività di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto dotato di un “ramo ONLUS”, ai sensi dell’art. 10 comma 9 del DLgs. 460/97. Nello specifico, trovano applicazione:
- per le attività istituzionali “di religione e di culto”, la riduzione alla metà dell’aliquota IRES di cui all’art. 6 comma 1 lett. c) del DPR 601/73, fermo restando l’accertamento concreto delle attività svolte;
- per le attività del ramo ONLUS, la norma sulla “decommercializzazione” delle attività istituzionali e connesse contenuta nell’art. 150 del TUIR, nelle more dell’abrogazione dell’intera disciplina delle ONLUS in attuazione dell’art. 102 comma 2 lett. c) del Codice del Terzo settore.
In relazione agli immobili di proprietà dell’ente destinati esclusivamente all’esercizio delle attività di culto e di religione, ma non classificati nella categoria catastale “E/7” – “Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti attribuita agli edifici di culto”, trova comunque applicazione il regime di cui all’art. 36 comma 3 del TUIR, per cui gli stessi non sono produttivi di reddito purché abbiano le caratteristiche proprie all’uso specifico cui sono destinati e il relativo utilizzo avvenga nel rispetto delle normative ed autorizzazioni previste.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941