Cumulabili i trattamenti pensionistici e i redditi dei pensionati medici fino a fine 2023
Con il messaggio n. 3287 pubblicato ieri, l’INPS ha fornito un’analisi degli effetti pensionistici prodotti dall’art. 36, comma 4-bis del DL 73/2022, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di conferire gli incarichi previsti dall’art. 2-bis, comma 5 del DL 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”); nel dettaglio, si tratta del conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
Si ricorda che per gli incarichi in questione, per effetto di quanto dispone l’ultimo periodo del citato art. 2-bis, non trova applicazione l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all’art. 14 comma 3 del DL 4/2019 convertito (c.d. “quota 100”), come integrato dall’art. 1, comma 87 della L. 234/2021 (pensione anticipata con il requisito anagrafico di 64 anni di età e 38 anni di contribuzione da maturare nell’anno 2022).
In proposito, l’Istituto di previdenza ha reso noto che per effetto del differimento in esame, sino alla predetta data del 31 dicembre 2023 i redditi percepiti a seguito degli incarichi conferiti ai sensi delle disposizioni citate continuano ad essere cumulabili con i trattamenti pensionistici, compreso “quota 100”, ad eccezione del trattamento pensionistico ai lavoratori c.d. “precoci”.
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