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Integra l’abuso del diritto l’utilizzo per finalità personali del permesso sindacale

/ REDAZIONE

Mercoledì, 7 settembre 2022

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Con ordinanza di ieri, 6 settembre 2022, n. 26198, la Corte di Cassazione conferma la legittimità del licenziamento per giusta causa in caso di utilizzo dei permessi sindacali ex art. 30 della L. 300/70 (Statuto dei lavoratori) per finalità personali estranee alla previsione normativa riguardante il riconoscimento di permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni sindacali dei componenti di organi direttivi, nazionali e provinciali, e di associazioni ex art. 19 della medesima legge, secondo le norme dei contratti di lavoro.

Nella pronuncia in esame i giudici di legittimità affermano che la condotta del dipendente configura, sia in termini di ricostruzione fattuale che di qualificazione giuridica, un’ipotesi di abuso del diritto, in quanto il rilievo disciplinare non si limita a censurare l’assenza ingiustificata del lavoratore, bensì arriva a contestare l’utilizzo improprio del permesso sindacale. Il che esclude l’applicabilità della sanzione conservativa (quale la multa o la sospensione dal lavoro) prevista dalla contrattazione collettiva in caso di assenza dal lavoro, mancata presentazione o abbandono ingiustificato del posto di lavoro. 

Si tratta, pertanto, di una condotta connotata da maggiore gravità oggettiva e soggettiva rispetto alla previsione del CCNL e in quanto tale, come evidenzia la Suprema Corte, essa concreta una lesione del vincolo fiduciario tale da investire “la generalità dei possibili futuri inadempimenti del lavoratore”.

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