La mera cessazione dell’attività non è grave motivo di recesso dalla locazione
La comunicazione del recesso deve specificare le ragioni della decisione
L’indicazione, nella dichiarazione di recesso inviata dal conduttore al locatore, della cessazione dell’attività nei locali presi in locazione non integra i “gravi motivi” richiesti dall’art. 27 comma 8 della L. 392/78.
Nel contratto di locazione ad uso diverso dall’abitativo, infatti, i gravi motivi devono consistere in avvenimenti sopravvenuti alla costituzione del rapporto, estranei alla volontà del conduttore e imprevedibili, tali da rendere oltremodo gravosa per quest’ultimo la sua prosecuzione e devono essere precisati nella comunicazione inviata al locatore.
La cessazione dell’attività, senza la specificazione delle ragioni che l’hanno determinata, impedisce di valutarne l’idoneità ai fini del recesso.
Questo è il principio espresso
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