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Sabato, 21 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

ECONOMIA & SOCIETÀ

La mera cessazione dell’attività non è grave motivo di recesso dalla locazione

La comunicazione del recesso deve specificare le ragioni della decisione

/ Cecilia PASQUALE

Sabato, 10 settembre 2022

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L’indicazione, nella dichiarazione di recesso inviata dal conduttore al locatore, della cessazione dell’attività nei locali presi in locazione non integra i “gravi motivi” richiesti dall’art. 27 comma 8 della L. 392/78.

Nel contratto di locazione ad uso diverso dall’abitativo, infatti, i gravi motivi devono consistere in avvenimenti sopravvenuti alla costituzione del rapporto, estranei alla volontà del conduttore e imprevedibili, tali da rendere oltremodo gravosa per quest’ultimo la sua prosecuzione e devono essere precisati nella comunicazione inviata al locatore.
La cessazione dell’attività, senza la specificazione delle ragioni che l’hanno determinata, impedisce di valutarne l’idoneità ai fini del recesso.
Questo è il principio espresso

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