Il transfer pricing non ha natura antielusiva
Con sentenza n. 26695 depositata ieri, 12 settembre 2022, la Corte di Cassazione torna sulla ripartizione dell’onere della prova in materia di transfer pricing confermando il principio per cui l’art. 110 comma 7 del TUIR non ha natura di clausola antielusiva; tale disciplina, finalizzata alla repressione dello spostamento dell’imponibile fiscale mediante operazioni infragruppo, non richiede, da parte dell’Amministrazione finanziaria, la prova della natura elusiva di tali operazioni, ma la sola prova dell’esistenza di transazioni tra imprese collegate ad un prezzo inferiore a quello normale, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare che tali transazioni siano intervenute a valori di mercato.
In merito all’adeguatezza del metodo TNMM (Transactional Net Margin Method) ai fini della determinazione del suddetto valore di mercato, la Suprema Corte conferma che lo stesso è utilizzabile a condizione che sia selezionato il periodo di indagine, siano identificate le società comparabili, siano apportate le appropriate rettifiche contabili al bilancio della parte testata, siano tenute in debito conto le differenze tra la parte testata e le società comparabili in termini di rischi assunti o di funzioni svolte e sia assunto un indicatore affidabile del livello di profitto di redditività.
Sotto il profilo procedimentale, la Cassazione ritiene poi erronea la decisione di negare l’applicabilità del termine dilatorio di 60 giorni (tra il rilascio del PVC e l’emissione dell’avviso di accertamento) di cui all’art. 12 comma 7 della L. 212/2000, subordinatamente alla qualificazione dell’accertamento come “a tavolino”, ritenuta anch’essa erronea.
Ad avviso della Suprema Corte, il suddetto termine dilatorio si applica anche ai c.d. accessi “istantanei” ossia quelli volti alla sola acquisizione della documentazione posta a fondamento dell’accertamento, con la conseguente illegittimità, ove non ricorrano specifiche ragioni di urgenza, dell’atto impositivo emesso ante tempus.
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