Obbligo di registro informatico per il curatore
Viene eliminata la vidimazione, ma introdotta la nuova incombenza di marcatura temporale mensile
Nel RD 267/42 (legge fallimentare) ante riforma attuata nel 2006/2008 il curatore amministrava il patrimonio della procedura sotto la direzione del giudice delegato; pertanto, la responsabilità si dilatava (o restringeva) in virtù del rapporto che legava tali organi e, conseguentemente, la casistica giurisprudenziale in tema di responsabilità del curatore era variegata.
In generale, era ritenuto responsabile il curatore nei casi di: violazione delle direttive del giudice delegato; commissione di atti svantaggiosi per la procedura; trascuratezza nell’esperire le liti necessarie al realizzo di attivo; lacunosa compilazione dell’inventario; deficienza, falsità o inesattezza nella relazione al giudice delegato; intempestiva, negligente o irregolare vendita dei beni; incompleta o falsa
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41