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Mercoledì, 20 agosto 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL PUNTO / PROCEDURE CONCORSUALI

Obbligo di registro informatico per il curatore

Viene eliminata la vidimazione, ma introdotta la nuova incombenza di marcatura temporale mensile

/ Saverio MANCINELLI

Giovedì, 15 settembre 2022

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Nel RD 267/42 (legge fallimentare) ante riforma attuata nel 2006/2008 il curatore amministrava il patrimonio della procedura sotto la direzione del giudice delegato; pertanto, la responsabilità si dilatava (o restringeva) in virtù del rapporto che legava tali organi e, conseguentemente, la casistica giurisprudenziale in tema di responsabilità del curatore era variegata.

In generale, era ritenuto responsabile il curatore nei casi di: violazione delle direttive del giudice delegato; commissione di atti svantaggiosi per la procedura; trascuratezza nell’esperire le liti necessarie al realizzo di attivo; lacunosa compilazione dell’inventario; deficienza, falsità o inesattezza nella relazione al giudice delegato; intempestiva, negligente o irregolare vendita dei beni; incompleta o falsa

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