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Rateazioni debiti per premi assicurativi e sanzioni civili con nuovi tassi

/ REDAZIONE

Giovedì, 15 settembre 2022

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Con la circ. n. 34 pubblicata ieri, l’INAIL interviene sulla modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili dopo la decisione dell’8 settembre della Banca centrale europea con cui è stato fissato nella misura pari all’1,25% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR).

Pertanto, dal 14 settembre, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all’art. 2 comma 11 del DL 338/89 e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all’art. 116 commi 8 e 10 della L. 388/2000 sono: 7,25%, l’interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori; 6,75%, la misura delle sanzioni civili.

Sul punto, l’INAIL evidenzia che la sanzione civile è pari al 6,75% in caso di:
- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (ex art. 116 comma 8 lett. a) della L. 388/2000);
- evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa (art. 116 comma 8 lett. b) secondo periodo della L. 388/2000);
- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (art. 116 comma 10 della L. 388/2000).

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