ACCEDI
Martedì, 17 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Accordi di ristrutturazione agevolati con impatti finanziari non trascurabili

Il debitore dovrà rinunciare al ricorso delle misure protettive

/ Francesco DIANA

Mercoledì, 19 ottobre 2022

x
STAMPA

download PDF download PDF

L’art. 20 comma 1 lett. f) del DL 118/2021 conv. L. 147/2021 ha introdotto, tra l’altro, l’art. 182-novies del RD 267/1942, in tema di accordi di ristrutturazione agevolati, oggi disciplinati all’art. 60 del DLgs. 14/2019.

L’accordo di ristrutturazione dei debiti (ADR), ai sensi dell’art. 57 comma 1 del DLgs. 14/2019, può essere concluso dall’imprenditore, anche non commerciale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza, con tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.

Vi potrà accedere, dunque, anche l’imprenditore agricolo e il gruppo di imprese (art. 284 comma 2 del DLgs. 14/2019) mentre sono escluse le imprese minori ex art. 2 comma 1 lett. d) del DLgs. 14/2019.
Per l’impresa agricola si osserva, inoltre, che, da un ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU