La prima nota informatica ha solo valenza interna
La Cassazione, nella sentenza n. 37082/2022, ha stabilito che la prima nota informatica ha una mera valenza interna, non è obbligatoria e può essere prodromica alla compilazione del libro giornale, quale unica scrittura contabile idonea ad attestare, dal punto di vista giuridico, l’esercizio delle attività dell’impresa.
In particolare, la nota in questione non ha il valore che l’art. 2215-bis c.c. attribuisce alla documentazione informatica formata e tenuta con strumento informatico, di valore equipollente al libro giornale cartaceo, essendo, di contro, un atto di natura interna, un brogliaccio informatico, le cui annotazioni, nel caso di specie, erano destinate ad essere trasfuse nel libro giornale.
Si tratta, quindi, di un elemento prodromico e funzionale alla compilazione del libro giornale, quale unico documento formalmente valido a fornire informazioni circa l’attività e l’esercizio dell’impresa.
Non è, quindi, possibile pensare di escludere la bancarotta documentale rilevando come le informazioni non inserite nel libro giornale siano ricavabili attraverso la consultazione della prima nota informatica.
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