Carattere recettizio del provvedimento di liquidazione delle indennità reso dall’INAIL
La Cassazione, con ordinanza n. 29532 depositata ieri, si è di nuovo pronunciata in materia di prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro di cui all’art. 112 del DPR 1124/1965, confermando l’orientamento già espresso a Sezioni Unite con la sentenza n. 11928/2019, secondo cui tale termine è sospeso per l’intera durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all’adozione del provvedimento di accoglimento o diniego da parte dell’Istituto assicuratore.
Con tale pronuncia la Cassazione ha ribaltato la sentenza di appello, che aveva invece ritenuto prescritto il termine triennale per l’intervenuto decorso del termine di durata del procedimento amministrativo (pari a 150 giorni ex artt. 102 e 104 del DPR 1124/1965). Ciò, a prescindere dalla notificazione del provvedimento di definizione dell’infortunio reso dall’INAIL, in quanto ritenuta equivalente ad un’ipotesi di c.d. “silenzio rigetto”.
La Suprema Corte ha sancito la non conformità a diritto della motivazione resa dalla Corte territoriale, rilevando che la finalità di accelerare l’attività dell’istituto non può sacrificare la tutela del diritto dell’assicurato ad agire in giudizio, presidiata dall’art. 24 Cost.: il decorso dei 150 giorni si riverbera soltanto sulla procedibilità dell’azione dell’assicurato, giacché è l’adozione del provvedimento a determinare la cessazione della sospensione del termine prescrizionale.
Pertanto, dirimente è la data in cui il provvedimento viene comunicato all’interessato, e non quella di emissione dello stesso, in quanto esso è un atto dotato di carattere recettizio che dispiega i suoi effetti nei confronti del soggetto assicurato. È soltanto da tale momento che l’atto perviene nella sfera di conoscibilità dell’interessato e quindi il termine prescrizionale riprende a decorrere.
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