Incerti i termini per l’attuazione della scissione
Dubbio tra 30 e 60 giorni se non vi partecipano società a capitale azionario
Ai sensi dell’art. 2503 comma 1 c.c., ove non ricorrano le condizioni ivi specificamente indicate, la fusione può essere attuata solo una volta decorsi 60 giorni dall’ultima delle iscrizioni previste dall’art. 2502-bis c.c.
Quando, tuttavia, alla fusione non partecipino società a capitale azionario (ossia le società di cui al Titolo quinto, Capi quinto e sesto c.c., o società cooperative per azioni), il suddetto termine è ridotto alla metà ex art. 2505-quater c.c.
Se, quindi, il termine di attuazione della fusione appare chiaro, non può dirsi altrettanto per la scissione, con riferimento alla quale è bensì richiamata la disciplina della fusione, ma limitatamente ad alcune norme e non a tutte.
In particolare, l’art. 2506-ter c.c richiama espressamente l’art. 2503 c.c., ...
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