ACCEDI
Mercoledì, 25 marzo 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Nuove istruzioni per l’attivazione della garanzia per le banche in caso di anticipo TFS/TFR

/ REDAZIONE

Mercoledì, 26 ottobre 2022

x
STAMPA

Con la circolare n. 119 di ieri, 25 ottobre 2022, l’INPS ha fornito istruzioni operative in merito agli aspetti tecnici e procedurali relativi al funzionamento e all’attivazione della garanzia in favore delle banche e degli intermediari finanziari che concedono il finanziamento per l’anticipo dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 23 comma 1 del DL 4/2019.

Con riferimento a ciascuna richiesta di anticipo TFS/TFR, a seguito del rilascio dell’attestato di garanzia da parte dell’INPS, il perfezionamento e l’efficacia della garanzia sono subordinati all’accertamento dei seguenti adempimenti previsti in capo alla banca:
- versamento della commissione di accesso al Fondo nella misura dell’0,01% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR, entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio per l’insieme dei contratti stipulati rispettivamente nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre di ogni anno civile;
- comunicazione, entro i medesimi termini, all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it delle informazioni relative al versamento delle commissioni di accesso, necessarie ad attivare l’efficacia della singola garanzia.

L’INPS specifica inoltre che – ai fini dell’attivazione della garanzia – la banca dovrà rivolgere richiesta di rimborso tramite PEC all’Ente erogatore e, per conoscenza, all’Istituto, con l’assegnazione di un termine non inferiore a 30 giorni.

Decorso tale termine, la banca notifica all’INPS, entro e non oltre l’ulteriore termine di 9 mesi dalla data dell’inadempimento totale o parziale, la richiesta di intervento del Fondo (l’INPS provvederà a erogare l’importo dovuto alla banca).
L’istanza di intervento del Fondo dovrà essere compilata tramite il modello “MV77”.

TORNA SU