Variato l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi
Con la circ. n. 124 di ieri, l’INPS informa di un’ulteriore variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in seguito alla decisione del 27 ottobre della Banca centrale europea di innalzare di 75 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex tasso ufficiale di riferimento). Quest’ultimo, a decorrere dal 2 novembre 2022, è pari al 2%.
La variazione incide sia sull’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili – che risulta pari al tasso dell’8% annuo – sia sull’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, che andrà calcolato al tasso dell’8% annuo. Non subiscono modifiche, invece, i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore.
Sulle sanzioni, l’Istituto precisa che:
- in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui all’art. 116 comma 8 lett. a) della L. 388/2000, la sanzione civile è pari al 7,50% in ragione d’anno (tasso del 2% maggiorato di 5,5 punti);
- la misura del 7,50% annuo trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 116 comma 8 lett. b), secondo periodo, della L. 388/2000;
- la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 7,50% annuo anche con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 del medesimo art. 116.
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